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FROSINONE
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Dal 1 luglio 2009, dopo circa due anni di tentennamenti e ripensamenti, l’attestato di qualificazione energetica degli immobili è divenuto obbligatorio. Chi acquista un immobile, non di nuova costruzione, ha il diritto/dovere di richiedere al cedente la certificazione relativa all’immobile. Ferma restando la possibilità di alienare un immobile ancorché non dotato dell’AQE, a partire dal 1° luglio 2009 tutti gli immobili devono essere dotati dell’attestato di certificazione energetica, così come previsto all’art. 6 del decreto. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali, l’attestato
in parola (ACE) è sostituito a tutti gli effetti dall’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), rilasciato secondo quanto previsto dall’ALL. A n. 2. Mentre l’obbligo di dotazione riferito agli immobili di nuova costruzione o che abbiano subito interventi di ristrutturazione c.d., grava in capo al costruttore, per tutti gli altri edifici l’obbligo di dotazione è previsto in capo al venditore ovvero in capo al soggetto obbligato a procurare la certificazione energetica. Va ricordato infine che la sanzione specifica attinente al mancato assolvimento dell’obbligo di dotazione è quella di cui all’art. 15 co. 7 del decreto, per la quale il costruttore che non consegni al proprietario contestualmente all’immobile l’originale della certificazione energetica è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro. Soddisfazione è stata espressa dalla TP s.r.l. che, partendo dal presupposto che un immobile ben costruito sotto il profilo energetico apporti vantaggi economici ed ambientali da non sottovalutare, aveva già dal 2005 consigliato agli acquirenti di richiedere il bistrattato documento.
Ricordiamo infatti che la Direttiva della Comunità Europea era stata recepita dall’Italia nel 2005, ma la relativa attuazione era stata sospesa esponendo proprio l’Italia ad una procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea.
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